Debiti tra conviventi e prescrizione: la tutela del credito non deve mettere in crisi la relazione


Quando due persone condividono una vita, una casa e un progetto familiare, può accadere che una sostenga in maniera maggiore economicamente l’altra: un prestito per acquistare un immobile, una somma destinata a ristrutturare la casa, il pagamento di un debito, un aiuto per affrontare un momento di difficoltà.
Finché la relazione prosegue, spesso nessuno dei due avverte l’esigenza di formalizzare ogni passaggio. Chiedere una restituzione, inviare una diffida o promuovere un’azione giudiziaria appare incompatibile con la fiducia e la solidarietà che caratterizzano la vita di coppia.
Ma che cosa accade se la convivenza termina e il partner che ha prestato il denaro chiede la restituzione? E se, nel frattempo, il credito si è prescritto?
A questa domanda ha dato una risposta importante la Corte costituzionale con la sentenza n. 7 del 2026: la prescrizione resta sospesa anche tra i conviventi di fatto, e non soltanto tra i coniugi.
La decisione della Corte riguarda un aspetto tecnico, ma tocca una questione profondamente umana: non si può costringere chi vive una relazione familiare a scegliere tra la tutela del proprio diritto e la conservazione della relazione.
La vicenda esaminata dalla Corte prende origine da una lunga convivenza.
Una donna aveva messo a disposizione del compagno una somma di oltre 63.000 euro, utilizzata per realizzare lavori di miglioramento su un immobile di proprietà esclusiva di lui. In seguito, il compagno aveva riconosciuto per iscritto l’esistenza del debito e l’obbligo di restituire il denaro alla compagna.
La coppia aveva continuato a vivere insieme per diversi anni. La convivenza era poi cessata e la donna aveva iniziato a chiedere la restituzione della somma, anche attraverso comunicazioni formali.
Il problema era che, secondo la disciplina ordinaria dell’art. 2941, primo comma, n. 1, del codice civile, la sospensione della prescrizione era prevista per i rapporti tra coniugi, ma non per quelli tra conviventi more uxorio.
Il partner debitore aveva quindi eccepito la prescrizione del credito.
In sostanza, sosteneva che il tempo trascorso durante la convivenza avesse continuato a decorrere normalmente e che il diritto alla restituzione fosse ormai estinto.
Il Tribunale di Firenze sollevava quindi la questione di legittimità costituzionale, chiedendo se fosse ragionevole trattare in modo diverso il coniuge e il convivente stabile.
A seguito di quanto sopra, la Corte ha dichiarava illegittimo il predetto art. 2941, primo comma, n. 1, del codice civile nella parte in cui non prevedeva la sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto.
La ragione è chiara: si vuole evitare che, all’interno di una relazione familiare, il titolare di un diritto sia costretto a compiere atti potenzialmente conflittuali con la relazione in essere, come una diffida o un’azione giudiziaria, per non perdere il proprio credito.
Questa esigenza può presentarsi tanto tra coniugi quanto tra conviventi. In entrambi i casi esiste una relazione affettiva e solidaristica che può rendere difficile l’immediata attivazione degli strumenti di tutela patrimoniale.
La Corte ha quindi superato il precedente orientamento che collegava la sospensione della prescrizione alla presunta maggiore stabilità e certezza del solo vincolo matrimoniale. La convivenza di fatto è oggi riconosciuta come formazione familiare tutelata dall’art. 2 della Costituzione, quando sia caratterizzata da stabilità affettiva e solidarietà.
Ma in concreto che cosa significa? Che modifiche apporta questa sentenza nella vita reale?
La sospensione non cancella il credito e non equivale a una presunzione che ogni somma versata durante la convivenza debba essere restituita.
Significa, più precisamente, che il tempo non continua a decorrere durante il periodo in cui sussiste la relazione familiare tutelata dalla pronuncia. Una volta cessata la convivenza, il termine riprende a decorrere secondo le regole applicabili a qualsiasi altro tipologia di credito.
Restano quindi essenziali che vi sia l’esistenza del credito, che non sia una liberalità (donazione) o una semplice contribuzione alla vita comune della coppia, che vi sia la prova documentale della somma versata, oltre a eventuali atti di riconoscimento del debito da parte del convivente.
La pronuncia non trasforma ogni aiuto economico tra partner in un prestito. Chi chiede la restituzione deve comunque dimostrare il titolo del proprio diritto. E questo resta sempre uno degli aspetti più delicati quanto si trattano queste vicende.
La qualificazione non dipende soltanto dal nome utilizzato dalle parti. Occorre esaminare il contesto: causali dei bonifici, scritture private, messaggi, riconoscimenti del debito, modalità di pagamento, destinazione delle somme e comportamento successivo dei partner.
In questo senso, la sentenza della Corte costituzionale risolve un problema importante, ma non elimina la necessità di ricostruire con precisione il rapporto economico.
La sospensione della prescrizione protegge il diritto già esistente; non crea la prova del diritto.
In ogni caso la pronuncia assume un rilievo particolare nelle relazioni caratterizzate da squilibri economici.
Non è raro che, all’interno di una coppia, uno dei partner disponga di maggiori risorse, sia proprietario di immobili o abbia una posizione lavorativa più stabile. L’altro può contribuire in modo meno visibile: mettendo a disposizione risparmi, rinunciando a opportunità professionali, sostenendo spese familiari o finanziando lavori su un bene intestato al partner.
La relazione può essere segnata da dipendenza economica, timore del conflitto o convinzione che il progetto comune durerà per sempre.
Quando la relazione finisce, però, ciò che era stato vissuto come “nostro” può rivelarsi giuridicamente riferibile soltanto a uno dei due partner.
La sospensione della prescrizione evita che il tempo trascorso in quella situazione si trasformi automaticamente in una perdita del diritto. Non risolve lo squilibrio economico, ma impedisce che la difficoltà di agire durante la convivenza venga utilizzata contro il partner più debole.
A mio avviso però, la decisione della Consulta suggerisce anche una riflessione preventiva.
Nelle convivenze, parlare di denaro non significa necessariamente mettere in discussione l’amore o la fiducia. Al contrario, può essere un modo per rendere più consapevole e più equilibrata la relazione.
Una scrittura semplice e chiara può prevenire, in futuro, una controversia molto più dolorosa. Non perché la relazione debba essere vissuta con diffidenza, ma perché la fiducia non dovrebbe tradursi nella cancellazione dei diritti.
La sentenza n. 7 del 2026 si inserisce in un percorso più ampio di riconoscimento delle convivenze di fatto come realtà familiari meritevoli di tutela.
La Corte non afferma che matrimonio e convivenza siano identici in ogni disciplina. Riconosce, però, che una differenza formale non può giustificare una disparità quando la stessa ragione di protezione opera in entrambe le relazioni.
In una società in cui le famiglie non matrimoniali sono sempre più numerose e diverse, anche questa è una forma concreta di tutela della dignità e dell’autonomia delle persone.
Rosaria Mingo
Nota: l'immagine a supporto di questo articolo è una rappresentazione concettuale realizzata con l'Intelligenza Artificiale

Questo contributo mette in luce un aspetto spesso trascurato della vita di coppia: la fiducia affettiva non dovrebbe comportare la rinuncia alla tutela dei propri diritti patrimoniali. Durante una convivenza, chiedere di formalizzare un prestito può sembrare un gesto di sfiducia; alla fine della relazione, però, l’assenza di chiarezza può diventare fonte di conflitti e difficoltà.
È particolarmente importante la distinzione tra tutela del credito e prova della sua esistenza: non ogni aiuto economico è un prestito, né ogni somma versata deve essere restituita. La sospensione della prescrizione affronta il problema del tempo trascorso, ma non elimina la necessità di ricostruire gli accordi tra i partner. Specie quando ci si addentra nelle cosiddette obbligazioni naturali fondate sul legale tra le…